lunedì 30 settembre 2013

Un piccolo riassunto sulla tassazione degli immobili in fase di compravendita.....
Per le vendite di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato.

È possibile versare le imposte sulla base del valore catastale a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.
L’occultamento, anche parziale, del corrispettivo o la dichiarazione nell’atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:

1. le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito
2. sarà dovuta una sanzione che va dal 50 al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già versata.
L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale sul valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.
Questo sistema di tassazione prevede, inoltre, una riduzione del 30% dell’onorario del notaio, che viene calcolato sul valore dell’immobile indicato nell’atto.
Alle cessioni degli immobili a uso diverso da quello abitativo, ad esempio i terreni, i negozi, gli uffici, e loro pertinenze, non può essere applicata questa modalità di tassazione.

Come si determina il valore catastaleIl valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
- 110 per la prima casa
- 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1)
- 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
- 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Per un elenco completo delle diverse categorie catastali, allego un post con la relativa tabella.

Nei trasferimenti di immobili non censiti, per determinare il valore catastale, le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta). In questo caso, è necessario manifestare espressamente nell’atto l’intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall’art. 12 del DL 70/1988, convertito dalla legge n. 154/1988. La rendita catastale attribuita sarà notificata al contribuente dall’Agenzia – Territorio.

Se il valore determinato sulla base della rendita attribuita è superiore a quello dichiarato nell’atto, il contribuente dovrà pagare la maggiore imposta e i relativi interessi, calcolati a partire dalla registrazione dell’atto.

La base imponibile per l’IVAQuando la vendita della casa è soggetta a IVA, la base imponibile non è costituita dal valore catastale, ma dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti.

venerdì 27 settembre 2013

MUTUI, per i giovane esiste un fondo di garanzia governativo, ma le banche preferiscono tacere......

i giovani in cerca di mutuo boicottati dalle banche? sembrerebbe proprio di si!!!!. almeno è quello che emerge da un'inchiesta dell'associazione "altroconsumo", che ha scoperto l'abitudine delle banche di non rivelare ai giovani che chiedono un mutuo l'esistenza di un fondo di garanzia governativo a tassi agevolati. e proporre invece mutui a tassi d'interesse ben superiori.

 Oggetto dell'inchiesta sono 71 banche di 8 città italiane. solo 9 adempiono al loro obbligo di trasparenza segnalando alle giovani coppie in cerca di un prestito per la casa l'esistenza del fondo. istituito il 1 settembre del 2011 in seguito ad un accordo tra l'allora ministro della gioventù Giorgia Meloni e l'ABI, gestito dalla consap, garantisce ai giovani in possesso di determinati requisiti un mutuo agevolato fino a 75.000 euro.

il fondo si rivolge a coppie sposate fino a 35 anni, a single o coppie conviventi purché con figli minori d'età. per poter accedere al fondo, i giovani devono avere un reddito ISEE, non superiore ai 35.000 euro, non più del 50% di reddito complessivo imponibile a fini irpef derivante da un contratto a tempo indeterminato, nessun immobile a uso abitativo a meno che non ne siano entrati in possesso per successione. per quanto riguarda gli immobili per i quali viene richiesto il mutuo, non devono essere di lusso e non devono superare i 90 m2

i tassi applicati all'interno del fondo di garanzia sono più che favorevoli. nel caso di mutui a tasso variabile, e per durate uguali o superiori a 20 anni, lo spread massimo è dell'1,50%, l'1,20%, per mutui di durata inferiore. per i mutui a tasso fisso il differenziale applicato dalle banche non può essere superiore ai 150 punti base. ma davanti a queste agevolazioni, gli istituti di credito preferiscono "tacere"

giovedì 26 settembre 2013

finalmente ci siamo, dopo un po' di sforzi e nel poco tempo libero, sto cercando di mettere su questo ennesimo blog immobiliare, con la finalità di stabilire un contatto più diretto con voi, che siete al di la della scrivania.
Troppo spesso si generalizza sul nostro lavoro, e tropo spesso siamo etichettati con immagini poco chiare e distorte, frutto dell'esperienza  personale più o meno fortunata avuta con un collega.
Questo blog, spero possa servire ad eliminare la scrivania che ci divide, a dipingerci come persone normali, che fanno il proprio lavoro con passione e coscienza, ad acquisire la vostra fiducia e perché no, anche ad aiutarvi a chiarire i dubbi e le paure che sono il frutto di una burocrazia sempre più farraginosa.
Proverò a a trasmettervi le esperienze mie, dei miei colleghi e dei nostri clienti, a volte sdrammatizzando e cercando sempre una punta di ironia, anche perché alla fine entrare in una nuova casa dovrebbe essere sempre un esperienza positiva. benvenuti!